“L’ennesima ordinanza antiprostituzione, emanata dal sindaco del Comune di Tivoli, non ha retto alle argomentazioni che abbiamo opposto ed è stata annullata dalla seconda sezione bis del TAR del Lazio.”
Così Leonardo Monaco e l’avvocato Giulia Crivellini, dell’Associazione Radicale Certi Diritti e Pia Covre del Comitato per i diritti civili delle prostitute. Le due associazioni che hanno proposto il ricorso alla giustizia amministrativa, ringraziano gli avvocati che hanno seguito il caso: Dario Capotorto e Corinna Fedeli oltre alla stessa Crivellini.
“E’ un precedente importante di cui faremo tesoro in tutte le sedi future per scongiurare che altri sindaci abusino dei loro poteri speciali in nome dell’approccio securitario sacrificando non solo la libertà e la dignità delle persone che si prostituiscono e della loro clientela, ma insistendo sulle libertà di tutti i cittadini comprimendole attraverso i poteri speciali conferiti dalla legge”
Il testo integrale della sentenza è disponibile a questo link: https://www.certidiritti.org/2019/03/29/abbiamo-vinto-annullata-ordinanza-antiprostituzione-a-tivoli-approccio-illiberale-lede-i-diritti-di-tutti/
Commento alla sentenza
L’ordinanza – in ragione di asserite esigenze di incolumità pubblica sicurezza urbana, ma in realtà rifacendosi a concetti quali “il buon costume” e la “pubblica decenza” – vietava a chiunque, da un lato, di assumere atteggiamenti o indumenti tali da manifestare “l’intenzione di adescare o di esercitare l’attività di meretricio” e dall’altro, di contattare, anche solo verbalmente, o chiedere prestazioni a persone dedite all’attività di prostituzione, stabilendo una multa di 500 euro in caso di violazione.
I giudici del TAR del Lazio hanno annullato l’ordinanza e condannato il Comune alle spese di lite sulla base di diverse motivazioni.
Secondo il Collegio le condotte vietate e sanzionate vengono anzitutto descritte con un “insufficiente grado di determinatezza, come reso evidente dal rilievo riconnesso anche ad “atteggiamenti”, a “modalità comportamentali” ed all’abbigliamento, e dunque a condotte e profili che ineriscono alla sfera delle stesse modalità di espressione della personalità”. Inoltre i divieti vengono estesi indiscriminatamente su tutto il territorio comunale a prescindere da situazioni specifiche di effettiva urgenza o di concreta minaccia, non considerando peraltro che “l’ordinamento vigente non consente la repressione di per sé dell’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento”. Le ordinanze contingibili e urgenti, ricordano ancora i giudici, costituiscono “strumenti apprestati dall’ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale”, e non fenomeni strutturali e radicati.
Infine, il Collegio ha ritenuto fondate anche le deduzioni delle associazioni radicali dirette a contestare la violazione del principio di proporzionalità, stante la “diretta incidenza su diritti e libertà individuali, con previsione della irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa e generalizzata che è suscettibile di dispiegare la propria portata afflittiva essenzialmente sulle vittime della catena criminale.